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Bloggopedia

08 Giugno, 2008

INTERCETTAZIONI: Berlusconi cambia legge

bloggoPOLITICA — Inviato da infopedia @ 01:00

FONTE: http://itv.iusseek.eu/visual.php?num=59

Sotto, l'ultimo ddl sulle intercettazioni telefoniche che Berlusconi vuole cambiare affermando: "C'è una cosa lesiva del nostro diritto di liberta' e della privacy. Nel prossimo consiglio dei ministri, quindi, della prossima settimana, introdurremo il divieto assoluto di intercettazioni telefoniche". La misura, spiega, non riguardera' le indagini "di mafia, camorra e 'ndrangheta.

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI)

di concerto col Ministro dell’interno (AMATO)

e col Ministro della giustizia (MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2006

———–

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

——–—

 

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare il contrasto all’illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad intercettazioni illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e di apprestare più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti i medesimi dati.

 

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 240 del codice di procedura penale, assimilando al trattamento già previsto per i documenti anonimi gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico illecitamente acquisiti. Va a questo proposito chiarito che per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si devono intendere quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La norma prevede che venga disposta l’immediata distruzione da parte dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti.

La norma, a fini di conservazione della prova dei relativi reati, prevede che sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi ed il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite.

L’articolo 2 prevede, poi, la modifica dell’articolo 512 del codice di procedura penale nel senso di consentire sempre nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione sopra indicati.

L’articolo 3 introduce una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita detenzione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a sei anni; la pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è, poi, commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

L’articolo 4 pone a carico degli autori della divulgazione degli atti o dei documenti di cui al novellato articolo 240, comma 2, codice di procedura penale, una sanzione riparatoria di natura civile a favore dei soggetti interessati dalle medesime. Per la determinazione dell’ammontare della sanzione sono previsti puntuali criteri di quantificazione della somma da corrispondere, opportunamente parametrati sulla diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato. Sono solidalmente responsabili con l’autore della illecita divulgazione anche il direttore ed il vice-direttore responsabile e l’editore.

Per ragioni di certezza giuridica, il comma 2 introduce un termine di prescrizione dell’azione di un anno dall’illecita diffusione, salva la possibilità per il soggetto interessato di dimostrare di averne avuto conoscenza in un momento successivo. Al fine di ridurre i tempi del procedimento è previsto che la causa sia decisa in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Considerato che il danno risarcibile in via ordinaria è originato dallo stesso fatto illecito, viene, infine, previsto che della somma corrisposta a titolo riparatorio si tenga conto ai fini della liquidazione del predetto danno.

Il comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal codice della privacy, stabilisce che l’esercizio dell’azione riparatoria non preclude l’iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.

Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006.

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

 

1. L’articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

«Art. 240. - (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

 

2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Articolo 2.

 

1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240, comma 2.».

Articolo 3.

 

1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

 

2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Articolo 4.

 

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

 

2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l’autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

Articolo 5.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 22 settembre 2006.

NAPOLITANO

 

Prodi – Amato – Mastella

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella



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